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Novità Duvri e costi sicurezza ex dlgs 106/2009 (16.09.2009)
Alberto Barbiero - 16/09/2009
Le principali novità in materia di DUVRI e costi per la sicurezza negli appalti in base al d.lgs. n. 106/2009.
di Alberto Barbiero (albertobarbiero@albertobarbiero.net) 1. Gli elementi innovativi del d.lgs. n. 106/2009. La valutazione dei rischi da interferenza deve essere effettuata per tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture), fatte salve alcune eccezioni e comunque con formalizzazione del duvri da parte della stazione appaltante. Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 106/2009 al testo unico sulla sicurezza sul lavoro hanno compreso una revisione della disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto, definita dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, introducendo molti elementi innovativi e di specificazione. Un primo elemento significativo è l’imputazione degli obblighi di verifica dell’idoneità delle imprese appaltatrici e di informazione alle stesse su rischi e misure di prevenzione nel contesto solo quando l’amministrazione abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. Il dato normativo rafforza il ruolo del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (duvri), che deve indicare le misure adottate per eliminare o (se non possibile) ridurre al minimo la particolare tipologia di rischio. Le nuove norme riportate nell’art. 26 prevedono infatti che il documento, oltre ad essere allegato al contratto di appalto, debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, quindi con una periodica e tempestiva revisione in sede di esecuzione. Ulteriore elemento di novità è rinvenibile nella precisazione (contenuta nel comma 3 dell’art. 26) per cui nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 il duvri è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, individuabile quindi nel dirigente o nel responsabile di servizio negli enti privi di dirigenza. Il comma 3-bis recepisce una serie di interpretazioni consolidate (nel caso degli appalti pubblici elaborate dall’Avcp nella determinazione n. 3/2008), stabilendo che l’obbligo di formazione del documento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari (classificati nell’allegato XI). Nel nuovo comma 3-ter sono state invece disciplinate la formazione del duvri e la sua successiva integrazione operativa, nei casi in cui l’appalto sia affidato da centrali di committenza (ad es. Consip) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente (ad es. nelle procedure per l’affidamento di lavori a scomputo con gare gestite dall’amministrazione). In tali situazioni: a) il soggetto che aggiudica il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto; b) il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra lo stesso duvri riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; c) l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. In correlazione al documento unico di valutazione rischi è stata delineata meglio anche la disciplina dei costi della sicurezza, nell’ambito del comma 5 dell’art. 26, il quale: a) ne precisa la natura, specificando che si tratta dei costi delle misure adottate per eliminare o (se non possibile) ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; b) ne vieta esplicitamente l’assoggettamento a ribasso in qualsiasi tipo di procedura di confronto per l’individuazione dell’appaltatore. Questa elaborazione, comprensiva di una tabella di sintesi, è riportata nel file pdf in allegato.
Ultimo aggiornamento 9/16/2009 7:09:13 PM
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