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Categoria: News     Argomento: Appalti contratti e sponsorizzazioni
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Procedura negoziata lavori inf. 500.000 euro (18.01.2009)
Alberto Barbiero - 18/01/2009

Procedura-Negoziata-Appalti-LLPP-500.000.pdf
Procedura-Negoziata-Appalti-LLPP-500.000.pdf
Procedura negoziata appalti LLPP inferiori 500.000 euro
La definizione della procedura negoziata per appalti di lavori pubblici di valore compreso tra i 100.000 ed i 500.000 euro.

di Alberto Barbiero
(albertobarbiero@albertobarbiero.net)

1. Le innovazioni in materia di utilizzo della procedura negoziata per appalti di lavori pubblici sottosoglia.

Il quadro di disciplina generale degli appalti pubblici, contenuto nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), continua ad essere contraddistinto da una configurazione dinamica, sostenuta non solo dagli adeguamenti prodotti dai decreti correttivi (ultimo tra questi il d.lgs. n. 152/2008) e dal regolamento attuativo (in iter), ma anche da interventi contingenti del legislatore.

In questo senso deve essere intesa l’integrazione apportata all’art. 122 del Codice dall’art. 1, comma 10-quinquies della legge n. 201/2008 (legge di conversione del d.l. n. 162/2008): la norma esplicita la sua finalizzazione, chiarendo che allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, viene ad essere prevista una nuova fattispecie di procedura negoziata.

All'articolo 122 del d.lgs. n. 163/2006 viene infatti ad essere aggiunta (dopo il comma 7) una disposizione (comma 7-bis) nella quale si stabilisce che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. Il dato normativo prevede, a completamento, che l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

La nuova norma determina un presupposto economico, individuato nel valore dell’appalto compreso tra i 100.000 ed i 500.000 euro, che facoltizza le stazioni appaltanti ad utilizzare la procedura negoziata, con selezione dell’appaltatore operata mediante gara informale.

Gli elementi di facilitazione sostanziale sono modulati in un percorso che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di:
a) sviluppare la procedura selettiva con una metodologia (la gara informale) estremamente semplificata e rapida, comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o ristretta di analogo valore;
b) restringere il novero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella stessa procedura selettiva, in quanto la sollecitazione a presentare offerte è prodotta con lettera di invito che deve essere rivolta ad un numero minimo di cinque operatori.

La gara informale è strutturata in afferenza alla prefigurazione generale, dettata dall’art. 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 (richiamato espressamente nella nuova disposizione), dovendo peraltro essere sviluppata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, quindi con:
a) regole precise, da rendere note a tutti gli operatori invitati;
b) garanzia degli stessi flussi informativi e delle stesse possibilità di confronto a tutti i partecipanti;
c) impostazione del percorso selettivo in termini razionali e chiari.

2. La disciplina della procedura negoziata per appalti di lavori nelle due fasce entro i 500.000 euro.

2.1. Il ricorso alla procedura negoziata per appalti di lavori di valore inferiore ai 100.000 euro.

Il dato di valore definito a presupposto del (possibile) utilizzo della procedura negoziata con gara informale è un elemento comune all’altra disposizione derogatoria contenuta nell’art. 122 del d.lgs. n. 163/2006, statuita dal comma 7 in relazione all’affidamento di appalti di lavori di valore inferiore ai 100.000 euro sempre mediante procedura negoziata (ma senza precisazione alcuna in merito alla selezione del contraente).

Su questa disposizione il Consiglio di Stato, sez. V, si è pronunziato con la sentenza n. 2803 del 9 giugno 2008, evidenziando come il ricorso alla procedura negoziata (quand’anche dopo l’innovazione determinata a suo tempo dall’art. 24 cit., ad opera della l. 1° agosto 2002 n. 106 del comma 1, lett. 0a, quindi confluita proprio nel comma 7 dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici), va giustificato e di tale giustificazione va data esternazione: il metodo della procedura negoziata (dalla normativa previgente al Codice definita come trattativa privata), infatti, rappresenta comunque una eccezione ai principi di libera concorrenza, e dunque di rispetto, al contempo, della pari condizione dei potenziali interessati e dell’interesse della Amministrazione alla convenienza economica dei lavori.

Per essere compresa pienamente, la previsione del Codice dei contratti deve essere rapportata alla disposizione da cui trae fondamento originario, contenuta appunto nella lettera 0a) del comma 1 dell’art. 24 della legge n. 109/1994, a sua volta correlata con quanto previsto all’art. 14 della stessa legge (come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. g della legge n. 166/2002), il quale determina l’obbligatorietà della programmazione dei lavori di singolo importo superiore ai 100.000 Euro: tale dato è stato peraltro trasfuso nell’art. 128, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.

Risulta di tutta evidenza, quindi, come il legislatore abbia inteso (sia originariamente, sia nell’ambito della complessiva razionalizzazione della disciplina degli appalti pubblici strutturata nel Codice dei contratti) “semplificare” il quadro procedimentale per i lavori di importo minore o comunque limitato, sottraendoli al percorso della programmazione (elenco annuale e programma triennale) ed affermando per le Amministrazioni interessate una sostanziale facilitazione.

Purtuttavia deve rilevarsi come “semplificazione” e “facilitazione” non comportino in via automatica il superamento di norme generali o specifiche che, prima ancora che affermative di obblighi, sono esplicative di linee di scelta guidate dal buon senso e dalla corretta ponderazione degli interessi (pubblici e privati) in gioco.

La necessaria motivazione delle ragioni che sostengono il ricorso alla procedura negoziata (trattativa privata) per gli appalti di lavori è sempre stata sostenuta dalla giurisprudenza, con un “trend” costante, peraltro replicativo di un principio consolidato anche per altre tipologie di appalti, per il quale la scelta di ricorrere a tale percorso per l’assegnazione di un servizio è sindacabile sotto il profilo del rispetto dei presupposti che legittimano la stazione appaltante ad adottare tale procedura in luogo di quelle più confacenti ai principi comunitari e nazionali di individuazione del contraente privato nei contratti della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2955 del 13 giugno 2008).

Anche l’utilizzo della particolare procedura per l’affidamento di lavori di importo inferiore ai 100.000 euro deve quindi essere necessariamente formalizzato con atto amministrativo, traduttivo della scelta sostanziale dell’Amministrazione in base alla prefigurazione garantita dall’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, come dimostrato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2803/2008.

La determinazione a contrarre è quindi l’atto deputato ad esplicitare il percorso effettuato per la scelta del contraente e, pertanto, deve soddisfare i parametri delineati dall’art. 3 della legge n. 241/1990.

La motivazione deve, quindi, essere trasposta nell’atto amministrativo, con composizione effettiva di elementi illustrativi:
a) delle esigenze dell’Amministrazione in ordine ai lavori realizzati;
b) della configurazione dei medesimi come sviluppo organico di un intervento (quindi con esplicitazione della loro omogeneità, al fine di risolvere ogni dubbio possibile in merito al frazionamento);
c) delle ragioni per cui si intende soddisfare l’esigenza determinatasi con il ricorso alla trattativa privata;
d) delle linee adottate per la selezione del contraente;
e) delle configurazioni di proposta che hanno permesso la scelta di un contraente rispetto ad altri.

Si tratta, in sostanza, di una connotazione minima delle modalità di esercizio della scelta, soddisfacente proprio il dato “di principio assoluto” affermato nella legge sul procedimento amministrativo.

Diversa interpretazione, affermativa di un percorso traduttivo non necessitante della motivazione specifica e dettagliata, verrebbe a confliggere evidentemente e direttamente non solo con il quadro legislativo generale, ma anche con le interpretazioni che di esso ne ha dato la giurisprudenza nel tempo e, soprattutto, con l’obbligo primario dell’Amministrazione di esporre quel che ha fatto, come lo ha fatto e perché lo ha fatto.

Il dato motivazionale deve essere esplicitato, in tale caso, per sostenere la scelta particolare della stazione appaltante, per dar corpo all’opzione esercitata e per giustificare l’orientamento per una procedura comunque “eccezionale”.

La motivazione, peraltro, si delinea come passaggio di sostanziale importanza per l’esplicitazione delle scelte dell’amministrazione aggiudicatrice in una prospettiva di massima chiarezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che lo richiedano, “abilitati” dalla disposizione stessa ad avere accesso agli atti relativi all’esperimento della procedura negoziata. Si determina, in sostanza, una strettissima relazione tra la motivazione e i differenti controlli esercitabili sul ricorso alla procedura negoziata, siano essi legittimistici, operativi o “diffusi”.

L’affidamento può essere determinato anche in via diretta: la previsione della gara informale per le aggiudicazioni nella fascia superiore sino ai 500.000 euro data dalla norma introdotta dall’art. 1. comma 10-quinquies della legge n. 201/2008 sembra consentire tale possibilità, posta la previsione in essa espressa del percorso selettivo, a differenza di quanto sancito in termini generici dal comma 7. Simile soluzione comporta, tuttavia, una prefigurazione motivazionale molto significativa, volta ad attestare sia le ragioni specifiche del ricorso alla procedura negoziata, sia gli elementi a fondamento dell’individuazione dell’operatore al quale vengono affidati i lavori.

Nel momento in cui la procedura negoziata entro i 100.000 euro sia formalizzata con esperimento di una gara informale (per scelta autoregolamentativa della stazione appaltante), assume rilievo la composizione dei profili di scelta dell’offerta migliore proprio in sede di motivazione, peraltro in ottica di massima coerenza con l’impostazione generale del percorso (perché si è scelta la procedura negoziata, perché si è effettuata in un certo modo, perché si è scelto un certo soggetto come contraente-affidatario dei lavori).

Presupposto normativo per il ricorso alla procedura negoziata. Art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.
Presupposto fattuale per il ricorso alla procedura negoziata. Determinato dalle esigenze dell’Amministrazione (deve essere specificato).
Limite di utilizzo del percorso normativo. Lavori per importi sino a 100.000 euro.
Atto di formalizzazione dell’affidamento. Motivato, in ragione dell’obbligo generale previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
Scelta del contraente cui affidare i lavori. Può essere diretta o anche preceduta da gara ufficiosa, secondo criteri definiti dalla stessa Amministrazione.
Scelta degli operatori economici da consultare o ai quali affidare direttamente i lavori. Può essere effettuata con estrazione da un elenco formato dalla stazione appaltante o mediante un’indagine di mercato: in ogni caso deve essere verificata l’idoneità dell’operatore rispetto ai requisiti essenziali richiesti per l’esecuzione dell’appalto.

2.2. L’affidamento con procedura negoziata con gara informale per appalti di valore compreso tra i 100.000 ed i 500.000 euro.

Il ricorso alla soluzione derogatoria definita dal nuovo comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006 (comunque facoltativo) comporta, analogamente a quanto previsto per la precedente fascia di utilizzo della procedura negoziata, un’attenta analisi dei presupposti fattuali che lo consentono nell’ambito del quadro di riferimento economico entro il quale essa è ammessa in via facilitata.

La stazione appaltante è tenuta a sviluppare un confronto concorrenziale con strutturazione minima, che, seppure semplificato (si veda in tal senso Tar Puglia – Lecce, sez. II, sent. n. 404 del 11 febbraio 2008), deve essere riportato ad una gara informale (o “ufficiosa”), da intendersi come procedura da realizzarsi seguendo le regole per essa definite nell’avviso con cui è stata indetta o nella lettera di invito.

Su questo punto, infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5095 del 17 ottobre 2008 ha chiarito che l’informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti d'appalto, anche se svolte in via ufficiosa, l'amministrazione è tenuta infatti ad applicare le regole da essa stessa eventualmente fissate nel bando o nella lettera di invito, in quanto queste costituiscono la lex specialis della gara e non possono essere disapplicate nel corso del procedimento (neppure qualora alcune delle stesse regole abbiano formulazioni inopportune o incongrue, tali da rendere difficile la gestione della procedura selettiva).

Per gara informale od ufficiosa, infatti, la giurisprudenza intende in particolare quel procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e, sulla base di criteri obiettivi predeterminati, giunge poi alla individuazione dell'aggiudicatario (Tar Lazio – Roma, sez. II-ter, sentenza n. 8046 del 3 settembre 2008).

La procedura negoziata, quindi, può essere configurata come:
a) diretta, nella quale l’amministrazione affida l’appalto ad un operatore economico senza alcuna selezione preliminare e senza comparazione con altre proposte;
b) con confronto preliminare, anche in ragione del dimensionamento dell’appalto (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1369 del 22 marzo 2007), nella quale la stessa amministrazione, per vincolo di legge o per scelta autonoma improntata alla maggiore trasparenza della sua azione, fa precedere la stipulazione del contratto e la scelta del contraente da una gara coinvolgente un numero limitato di operatori o quantomeno da una valutazione comparativa di più offerte, definibile come gara ufficiosa o selezione informale.

Nel codice dei contratti pubblici le une e le altre forme di procedura negoziata sono individuate in particolare nelle fattispecie delineate dall’art. 57, tanto che la gara informale ha avuto anche riconoscimento nel format precisato al comma 6 della stessa disposizione.

La selezione informale, pur determinando un confronto tra operatori economici (e assumendo anche definizioni diversificate, come “gara esplorativa”), si pone comunque su un livello di minore garanzia della concorrenza rispetto alla gara pubblica (Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 2191 del 4 agosto 2008): pertanto deve essere svolta, per assicurare la legittimità dei comportamenti ed in ossequio al principio della par condicio dei partecipanti, con il puntuale e preciso rispetto delle condizioni e delle procedure previste per il suo espletamento.

Il comma 7-bis dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici offre, peraltro, un dato di garanzia ulteriore, stabilendo che la procedura selettiva deve essere svolta nel rispetto di alcuni principi dell’ordinamento comunitario: trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Su questo aspetto, in relazione alla configurazione data alla procedura negoziata dal Codice dei contratti pubblici, il Tar Lombardia – Milano, sez. I, con la sentenza n. 8 del 11 gennaio 2007 ha evidenziato come la disciplina della procedura negoziata, dettata dal d.lgs. n. 163/2006, presuppone che si svolga una negoziazione che non può essere riservata al solo concorrente che abbia proposto, sin dall’inizio, il prezzo più basso, ma deve svolgersi tra l’ente aggiudicatore e i vari concorrenti al fine di arrivare alla scelta del prezzo più conveniente per la fornitura del servizio.

Il comma 40 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, definisce infatti le procedure negoziate come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto; il successivo art. 226 stabilisce che nel caso (…) delle procedure negoziate (…) gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare.

La negoziazione con tutti gli offerenti costituisce quindi, un elemento essenziale della procedura negoziata; al riguardo è opportuno precisare che, poiché il richiamato comma 40 dell’art. 3, usa l’espressione “negoziano con uno o più di essi (…)”, è anche possibile che la negoziazione avvenga con uno solo degli offerenti, ma ciò può avvenire solo quando una simile possibilità sia stata espressamente prevista nel bando.

La nuova disciplina della procedura negoziata, che ha sostituito la vecchia trattativa privata, intende quindi assicurare il rispetto dei principi generali in tema di economicità, trasparenza, par condicio, correttezza e massima apertura ad una effettiva concorrenza che improntano ormai tutta la contrattualistica pubblica. Secondo il Tar Lombardia, infatti, con la nuova normativa si è voluto evitare proprio quel fenomeno, purtroppo diffuso e giustificato con le più svariate motivazioni, di una contrattazione singola dell’ente aggiudicatore con un solo soggetto, che – tranne casi eccezionali – violava apertamente i ricordati principi di trasparenza, par condicio, correttezza e massima apertura ad una effettiva concorrenza.

Se, peraltro, sia il bando, sia il Capitolato non forniscono alcuna indicazione sui contenuti né sulle modalità della negoziazione, né indicano alcunché in ordine ai termini e tempi dell’invito a negoziare, ma soprattutto non manifestano l’intenzione di trattare solo con chi presenti l’offerta più bassa, tale circostanza non può non essere interpretata se non come manifestazione dell’intenzione della stazione appaltante di seguire la regola generale che per l’appunto richiede la consultazione degli altri concorrenti.

Quando, pertanto, manchi la consultazione prevista dal comma 40 dell’art. 3 e, quand’anche si volesse equiparare la consultazione alla richiesta di formulazione dell’offerta, in ogni caso manca la negoziazione con gli altri concorrenti. Un simile procedimento risulta pertanto illegittimo e comporta l’annullamento dell’intera procedura di gara, rendendone necessaria la ripartizione a partire dal bando.

Molto spesso, inoltre, la gara informale (o ufficiosa) è confusa con l’indagine di mercato, quando in realtà quest’ultima è un istituto procedurale diverso.

Il sondaggio di mercato, infatti, tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato, e dunque dell’esistenza di operatori economici potenziali contraenti, nonché del tipo di condizioni contrattuali che sono disposti a praticare.

Il particolare percorso non ha una precisa codificazione (è menzionato solo nell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento alle procedure in economia) ed è finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità del territorio e degli operatori economici, eventualmente per stimolare proposte o soluzioni apprezzabili in relazione alle esigenze rappresentate dall’amministrazione, comunque senza impegno all’affidamento. Lo strumento, peraltro, può servire per individuare i soggetti qualificati da invitare ad un confronto selettivo.

La gara ufficiosa oltre ad essere, come l’indagine di mercato, strumento di conoscenza, implica, invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, che è insita nel concetto stesso di “gara”: la sua indizione comporta quindi una autolimitazione implicita, costituita dal vincolo al rispetto proprio dei principi tipici delle gare.

Tipo di procedura Finalità Quadro delle regole
Indagine di mercato Acquisizione di elementi conoscitivi su beni/servizi e loro dati di prezzo (non
comporta aggiudicazione, ma serve per la qualificazione degli operatori economici). Definite dall’amministrazione.
Richiamata come metodo per individuare gli operatori economici da invitare a consultazione nell’art. 125 del Codice.
Procedura negoziata diretta. Affidamento diretto di un appalto ad un operatore economico qualificato (senza comparazione proposte). Le fattispecie di utilizzo sono individuate da alcuni commi dell’art. 57 del Codice.
Procedura negoziata con gara ufficiosa – selezione informale delle proposte. Affidamento dell’appalto a seguito di un minimo confronto concorrenziale. E’ regolata in termini generali dall’art. 57, comma 6 del Codice.
Le regole specifiche sono definite dall’amministrazione nel bando o nella lettera di invito.

L’applicazione dei principi comunitari alla gara informale per la procedura negoziata per l’aggiudicazione di appalti di lavori permette di sviluppare la stessa secondo moduli sostanziali efficaci, in quanto essi, tra i quali vi sono quelli di trasparenza e adeguata pubblicità, hanno trovato anche recepimento espresso nel diritto interno (artt. 27, comma 1, 30, comma 3, 91, comma 2, nonché, nello specifico, 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006), si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente riferibili alle procedure di aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1856 del 22 aprile 2008 e Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5943 del 3 dicembre 2008); a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario (da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1).

Schema di determinazione per l’affidamento a procedura negoziata di lavori per importo tra i 100.000 e i 500.000 Euro

Comune di …………..
Provincia di ………………..

Settore / Servizio Lavori Pubblici

Prot. Gen. n. …………

Registro determinazioni n. …………

Oggetto: affidamento a procedura negoziata con gara informale, ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006 dei dei lavori di ……………………………….. per importo di complessivi €. ……………………………….. .


Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. …….del………. è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 200… e il Bilancio Pluriennale per il periodo 200… - 200…;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. …….del………. è stato approvato il l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’esercizio 200… e il Programma Triennale per il periodo 200… - 200…;

- che con deliberazione della Giunta n. …..del…….. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG per l’anno 200…, con specificazione degli obiettivi e delle risorse a disposizione del Servizio Lavori Pubblici per l’esecuzione di interventi ed attività di competenza;

Tenuto conto:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. …..del……….. è stato approvato il progetto esecutivo per l’effettuazione di alcuni lavori di …………………………………… (specificare) presso ……………………………………………….dell'importo complessivo di Euro XX.000,00 (cifra inferiore ai tra i 100.000 ed i 500.000 Euro);

- che le opere da realizzare rientrano nella categoria ………. (specificare) come prevalente e nella categoria ………. (specificare) come ........................., secondo quanto indicato nel progetto esecutivo, approvato con determinazione n. …. del …………..;

- che l’esecuzione di tali lavori risulta necessaria per ………………………………….. (specificare) ed urgente, in considerazione di …………………………………………………..;

- che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette, e dei costi complessivi dell’intervento, non compatibili / coerenti con spese rilevanti per pubblicità legale, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006;

- che con la medesima determinazione sopra richiamata si è pertanto stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata previa gara informale coinvolgente almeno cinque ditte specializzate nel settore per l'importo a base di gara di netti Euro XX.000,00 (di cui Euro XX.000,00 per lavori a misura ed Euro X.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che al finanziamento della spesa di Euro XX.000,00 si è provveduto mediante utilizzo di oneri di urbanizzazione con imputazione al Bil. 200…, Intervento cod. n. …………Cap. XXX00/000 del P.E.G.;

- che in data XX.00.200…. è stata espletata indagine di mercato, finalizzata ad individuare adeguato numero di operatori qualificati da invitare alla procedura selettiva per l’aggiudicazione dei suddetti lavori;

- che in data XX.00.200… è stata espletata la gara informale, prevista dall’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento alla base d’asta di €. XX.000,00 e con invito ai seguenti operatori qualificati:

Ditta Sede
Specificare ragione completa Specificare indirizzo sede legale

- che entro i termini indicati nella lettera di invito sono pervenute n. ……. offerte, tutte regolari, con l'indicazione dei rispettivi ribassi rispetto alla base d’asta:

Ditta Ribasso in percentuale
Specificare Specificare

- che la valutazione delle offerte è stata effettuata, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, con il metodo del prezzo più basso / dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che, come risulta dal verbale d’indagine / di gara in atti, la migliore offerta, è stata presentata dalla ditta …………………………………., ed è stata ritenuta congrua / è stata rilevata incongrua in base all’art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, risultando quindi sottoposta a valutazione specifica con richiesta di giustificazioni;

- che, pertanto, si procede all'affidamento dei lavori di ………………………… con contratto da stipularsi a corpo a procedura negoziata preceduta da gara informale, ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006, alla ditta ……………………..qualificata ai sensi della vigente normativa, per l'importo complessivo di Euro XX.000,00 (di cui Euro XX.000,00 per lavori in economia al netto del ribasso del X,00%, Euro X.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro XX.000,00 per I.V.A. al 20%);

Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. …. dello Statuto;

Determina

1. - di affidare i lavori di …………………………………… (specificare) presso ……………………………………………….dell'importo complessivo di Euro XX.000,00 (cifra tra i 100.000 e i 500.000 Euro), a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/2006, espletata gara informale, alla ditta ……………………..qualificata ai sensi della vigente normativa, per l'importo complessivo di Euro XX.000,00 (di cui Euro XX.000,00 per lavori in economia al netto del ribasso del X,00%, Euro X.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro XX.000,00 per I.V.A. al 20%);

2. - di procedere con la ditta ………………………….alla stipulazione del relativo contratto, che avrà la forma della scrittura privata avente l'oggetto di cui sopra detto e con le clausole essenziali di cui al capitolato speciale d'appalto, per l'importo complessivo di Euro XX.000,00 (di cui Euro XX.000,00 per lavori in economia al netto del ribasso del X,00%, Euro X.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro XX.000,00 per I.V.A. al 20%);

3. – di imputare la spesa relativa all’Intervento cod. n. … del Bilancio 200… al Cap. ……. Art. ……………….. del PEG 200…, che presenta la necessaria disponibilità.

Data, ……………………. Il Responsabile del Servizio

Il file di testo è disponibile anche in versione pdf nel file allegato.

Elaborazione aggiornata al 18 gennaio 2009.



 

 

Ultimo aggiornamento 1/18/2009 11:16:34 PM

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